DENOMINAZIONE, SEDI, DURATA E SCOPI

Art. 1
E’ costituita una Associazione, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, denominata “POLISPORTIVA LEVATA” con sede in Levata di Curtatone (MN) – Via Montello Nr. 1.

Art. 2
La durata dell’Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050, salvo proroghe da sottoporre a deliberazione dell’ Assemblea.

Art. 3
L’Associazione, che è basata su principi solidaristici e di aggregazione sociale, non ha scopo di lucro e si mantiene completamente estranea a questioni di carattere politico, religioso e razziale.
Nessuna discriminazione politica, religiosa, razziale o di sesso è ammessa.

Art. 4
L’Associazione si propone di offrire ai Soci e loro famiglie, alle migliore condizioni economiche e tecniche possibili, idonei ed efficienti servizi e spazi derivanti dalla organizzazione di attività sportive, culturali e ricreative.

Art. 5
Per il conseguimento degli scopi anzi detti l’Associazione potrà:

  • gestire immobili, impianti sportivi, ricreativi e culturali, aree verdi, nonché acquistare, condurre in affitto, in uso o in concessione, terreni e aree verdi per la costruzione e la gestione di stabili e impianti allo scopo di realizzare un luogo di ritrovo e spazi adeguati per i propri Soci.
  • organizzare e praticare tutte le attività sportive possibili, maschili e femminili, in sede locale, provinciale, regionale e nazionale secondo le norme delle rispettive Federazioni o Enti di promozione sportiva, delle quali accetta statuti e regolamenti.
  • promuovere, incoraggiare e sostenere la partecipazione dei giovani alla varie attività sportive.
    organizzare e promuovere qualsiasi attività educativa, ricreativa, culturale e dello spettacolo per l’occupazione del tempo libero dei propri associati nonché
  • promuovere e organizzare ogni altra iniziativa, di carattere popolare e di interesse collettivo, nella frazione di Levata, in collaborazione o sotto il patrocinio di Enti Locali, Regionali, Statali, pubblici e privati.
  • gestire nell’ambito delle proprie sedi punti di ristoro con somministrazione di pasti e bevande, anche alcoliche, secondo le norme previste dalla attività di ristorazione e commerciale, destinate ai soli Soci e finalizzate al sostentamento del sodalizio.
  • compiere tutti gli atti e le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, finanziaria e assicurativa, anche attraverso specifiche convenzioni con terzi, necessari alla realizzazione degli scopi sociali.

DENOMINAZIONE, SEDI, DURATA E SCOPI

Art. 1
E’ costituita una Associazione, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, denominata “POLISPORTIVA LEVATA” con sede in Levata di Curtatone (MN) – Via Montello Nr. 1.

Art. 2
La durata dell’Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050, salvo proroghe da sottoporre a deliberazione dell’ Assemblea.

Art. 3
L’Associazione, che è basata su principi solidaristici e di aggregazione sociale, non ha scopo di lucro e si mantiene completamente estranea a questioni di carattere politico, religioso e razziale.
Nessuna discriminazione politica, religiosa, razziale o di sesso è ammessa.

Art. 4
L’Associazione si propone di offrire ai Soci e loro famiglie, alle migliore condizioni economiche e tecniche possibili, idonei ed efficienti servizi e spazi derivanti dalla organizzazione di attività sportive, culturali e ricreative.

Art. 5
Per il conseguimento degli scopi anzi detti l’Associazione potrà:

  • gestire immobili, impianti sportivi, ricreativi e culturali, aree verdi, nonché acquistare, condurre in affitto, in uso o in concessione, terreni e aree verdi per la costruzione e la gestione di stabili e impianti allo scopo di realizzare un luogo di ritrovo e spazi adeguati per i propri Soci.
  • organizzare e praticare tutte le attività sportive possibili, maschili e femminili, in sede locale, provinciale, regionale e nazionale secondo le norme delle rispettive Federazioni o Enti di promozione sportiva, delle quali accetta statuti e regolamenti.
  • promuovere, incoraggiare e sostenere la partecipazione dei giovani alla varie attività sportive.
    organizzare e promuovere qualsiasi attività educativa, ricreativa, culturale e dello spettacolo per l’occupazione del tempo libero dei propri associati nonché
  • promuovere e organizzare ogni altra iniziativa, di carattere popolare e di interesse collettivo, nella frazione di Levata, in collaborazione o sotto il patrocinio di Enti Locali, Regionali, Statali, pubblici e privati.
  • gestire nell’ambito delle proprie sedi punti di ristoro con somministrazione di pasti e bevande, anche alcoliche, secondo le norme previste dalla attività di ristorazione e commerciale, destinate ai soli Soci e finalizzate al sostentamento del sodalizio.
  • compiere tutti gli atti e le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, finanziaria e assicurativa, anche attraverso specifiche convenzioni con terzi, necessari alla realizzazione degli scopi sociali.

PATRIMONIO ED ESERCIZI FINANZIARI

Art. 6
Il patrimonio è costituito da:

  • beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione.
  • eventuali fondi di riserva costituiti con avanzi di bilanci.
  • da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti.

Art. 7
Le entrate dell’associazione sono costituite da:

  • quote sociali.
  • oblazioni liberali inferiori alle quote sociali.
  • utile derivante da manifestazioni, iniziative o partecipazioni ad esse.
  • sovvenzioni di enti Pubblici o privati.
  • sponsorizzazioni e ogni altra entrata che concorra al miglior conseguimento degli scopi sociali e istituzionali.

È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Art. 8
L’esercizio finanziario si chiude al 31 Dicembre di ogni anno.
Entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario il Consiglio di Amministrazione dovrà predisporre il bilancio consuntivo, il rendiconto finanziario e il bilancio di previsione, per l’esercizio successivo, da presentare all’Assemblea dei Soci.
Essi devono essere approvati dall’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Una volta approvati, essi dovranno essere esposti per almeno un mese nella sede dell’Associazione.

PATRIMONIO ED ESERCIZI FINANZIARI

Art. 6
Il patrimonio è costituito da:

  • beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione.
  • eventuali fondi di riserva costituiti con avanzi di bilanci.
  • da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti.

Art. 7
Le entrate dell’associazione sono costituite da:

  • quote sociali.
  • oblazioni liberali inferiori alle quote sociali.
  • utile derivante da manifestazioni, iniziative o partecipazioni ad esse.
  • sovvenzioni di enti Pubblici o privati.
  • sponsorizzazioni e ogni altra entrata che concorra al miglior conseguimento degli scopi sociali e istituzionali.

È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Art. 8
L’esercizio finanziario si chiude al 31 Dicembre di ogni anno.
Entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario il Consiglio di Amministrazione dovrà predisporre il bilancio consuntivo, il rendiconto finanziario e il bilancio di previsione, per l’esercizio successivo, da presentare all’Assemblea dei Soci.
Essi devono essere approvati dall’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Una volta approvati, essi dovranno essere esposti per almeno un mese nella sede dell’Associazione.

SOCI

Art. 9
Il numero dei Soci è illimitato.
Sono Soci le persone fisiche od Enti che verseranno la quota di associazione, annualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione e che condividano gli scopi sociali dell’Associazione.
La quota è annuale per anno solare.
All’atto del versamento della quota sociale si instaura il rapporto associativo.
Al Socio verrà rilasciata tessera sociale che scadrà al 31 Dicembre dell’anno in corso.
La quota associativa dovrà essere versata entro il 31 Agosto.
Qualora dopo tale data siano già disponibili le tessere sociali per l’anno successivo, il rilascio della stessa dà immediatamente diritto al riconoscimento della condizione di socio, oltre che per l’anno in corso, anche per l’anno successivo senza ulteriori esborsi di quote sociali a copertura dello stesso.
La quota associativa è personale e non è trasmissibile a terzi, ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte e comunque non rivalutabile.
Il Socio accetta e osserva il presente statuto ed eventuali regolamenti che saranno emessi.
Acconsente, a norma della Legge 675/1996, al trattamento dei suoi dati personali per gli usi istituzionali dell’Associazione.

Art. 10
Possono essere emesse tessere sociali onorarie, senza versamento di quote, a persone che si siano particolarmente distinte a favore della vita dell’Associazione.
Tali Soci hanno diritto di intervento nelle riunioni senza diritto di voto.
Il Consiglio di Amministrazione valuterà e stabilirà il numero delle tessere onorarie.
Possono essere stabilite, sempre dal Consiglio di Amministrazione, tessere sociali per nuclei famigliari il cui costo dovrà essere inferiore al totale del versamento del numero dei componenti qualora fossero soci individuali.
In tal caso il solo titolare assume tutti i diritti di Socio, mentre i componenti del nucleo famigliare partecipano alla vita dell’Associazione con diritto di frequentare i locali e gli impianti sportivi ma senza diritto di voto.

Art. 11
Tutti i Soci, senza distinzione alcuna, partecipano alla vita dell’associazione e hanno diritto di frequentare e utilizzare i locali e gli impianti sportivi alle condizioni e nei limiti dei regolamenti che saranno emanati dal Consiglio di Amministrazione.
Tutti i Soci di maggiore età sono elettori ed hanno diritto di voto per l’approvazione, le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
Ogni Socio che abbia una anzianità di iscrizione pari ad almeno due anni può essere eletto a far parte degli organi associativi, salvo il disposto dell’art. 24 relativo ai Probiviri.
Viene espressamente esclusa ogni limitazione ai citati diritti in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Ogni Socio può prestare gratuitamente opera lavorativa al fine di migliorare le condizioni e i servizi dell’Associazione.
Nessun compenso è dovuto ai Soci e ai prestatori d’opera gratuita.

Art. 12
La qualifica di Socio si perde per dimissioni, esclusione o per decesso.
Il Socio può recedere dalla condizione di socio in qualsiasi momento dell’anno.
Nessuna quota o parte di essa sarà rimborsata.
L’esclusione dall’Associazione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del Socio:
che non ottemperi al presente statuto e agli eventuali regolamenti o deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell’Associazione.
che in qualunque modo arrechi gravi danni, anche morali, all’Associazione e che abbia comportamento lesivo dei principi a cui si ispira il sodalizio.
Nessuna quota o parte di essa sarà rimborsata.
La deliberazione di esclusione deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata.
È facoltà del Socio presentare ricorso al Collegio dei Probiviri entro sessanta giorni da quando abbia avuto notizia della propria esclusione.

SOCI

Art. 9
Il numero dei Soci è illimitato.
Sono Soci le persone fisiche od Enti che verseranno la quota di associazione, annualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione e che condividano gli scopi sociali dell’Associazione.
La quota è annuale per anno solare.
All’atto del versamento della quota sociale si instaura il rapporto associativo.
Al Socio verrà rilasciata tessera sociale che scadrà al 31 Dicembre dell’anno in corso.
La quota associativa dovrà essere versata entro il 31 Agosto.
Qualora dopo tale data siano già disponibili le tessere sociali per l’anno successivo, il rilascio della stessa dà immediatamente diritto al riconoscimento della condizione di socio, oltre che per l’anno in corso, anche per l’anno successivo senza ulteriori esborsi di quote sociali a copertura dello stesso.
La quota associativa è personale e non è trasmissibile a terzi, ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte e comunque non rivalutabile.
Il Socio accetta e osserva il presente statuto ed eventuali regolamenti che saranno emessi.
Acconsente, a norma della Legge 675/1996, al trattamento dei suoi dati personali per gli usi istituzionali dell’Associazione.

Art. 10
Possono essere emesse tessere sociali onorarie, senza versamento di quote, a persone che si siano particolarmente distinte a favore della vita dell’Associazione.
Tali Soci hanno diritto di intervento nelle riunioni senza diritto di voto.
Il Consiglio di Amministrazione valuterà e stabilirà il numero delle tessere onorarie.
Possono essere stabilite, sempre dal Consiglio di Amministrazione, tessere sociali per nuclei famigliari il cui costo dovrà essere inferiore al totale del versamento del numero dei componenti qualora fossero soci individuali.
In tal caso il solo titolare assume tutti i diritti di Socio, mentre i componenti del nucleo famigliare partecipano alla vita dell’Associazione con diritto di frequentare i locali e gli impianti sportivi ma senza diritto di voto.

Art. 11
Tutti i Soci, senza distinzione alcuna, partecipano alla vita dell’associazione e hanno diritto di frequentare e utilizzare i locali e gli impianti sportivi alle condizioni e nei limiti dei regolamenti che saranno emanati dal Consiglio di Amministrazione.
Tutti i Soci di maggiore età sono elettori ed hanno diritto di voto per l’approvazione, le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
Ogni Socio che abbia una anzianità di iscrizione pari ad almeno due anni può essere eletto a far parte degli organi associativi, salvo il disposto dell’art. 24 relativo ai Probiviri.
Viene espressamente esclusa ogni limitazione ai citati diritti in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Ogni Socio può prestare gratuitamente opera lavorativa al fine di migliorare le condizioni e i servizi dell’Associazione.
Nessun compenso è dovuto ai Soci e ai prestatori d’opera gratuita.

Art. 12
La qualifica di Socio si perde per dimissioni, esclusione o per decesso.
Il Socio può recedere dalla condizione di socio in qualsiasi momento dell’anno.
Nessuna quota o parte di essa sarà rimborsata.
L’esclusione dall’Associazione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del Socio:
che non ottemperi al presente statuto e agli eventuali regolamenti o deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell’Associazione.
che in qualunque modo arrechi gravi danni, anche morali, all’Associazione e che abbia comportamento lesivo dei principi a cui si ispira il sodalizio.
Nessuna quota o parte di essa sarà rimborsata.
La deliberazione di esclusione deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata.
È facoltà del Socio presentare ricorso al Collegio dei Probiviri entro sessanta giorni da quando abbia avuto notizia della propria esclusione.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 13
Sono organi dell’Associazione:
l’Assemblea degli associati.
il Consiglio di Amministrazione.
il Collegio dei Revisori dei Conti.
il Collegio dei Probiviri.

Art. 14
Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e negli spazi pubblici del paese almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
L’avviso di convocazione deve contenere l’Ordine del Giorno, il luogo (nella sede dell’Associazione o altro luogo purché nell’ambito della provincia), la data e l’ora della prima e seconda convocazione.
Ai Soci non residenti nel comune di Curtatone, l’avviso di convocazione sarà inviato a mezzo di lettera semplice o altro mezzo equipollente, compreso lo strumento della posta elettronica.

Art. 15
L’Assemblea ordinaria:
elegge il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri.
delibera sul bilancio consuntivo, rendiconto finanziario e bilancio preventivo.
c) delibera sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione.
Essa è convocata almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura del bilancio.
L’Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qual volta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta scritta e firmata da almeno un decimo dei Soci alla data della richiesta.
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea con diritto di voto tutti i soci di maggiore età in regola con il versamento della quota sociale, salvo il disposto dell’art. 10 relativo ai Soci onorari.
I Soci possono farsi rappresentare da altri Soci anche se membri del Consiglio di Amministrazione salvo, in questo caso, per deliberare in merito a responsabilità dei Consiglieri.
Nessun Socio può cumulare più di tre deleghe compresa la sua.

Art. 16
L’Assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando, in questo caso, i liquidatori.

Art. 17
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in mancanza dal Vice Presidente, in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il Presidente dell’Assemblea.
Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario e se lo ritiene una commissione elettorale composta da almeno tre persone.
Spetta al Presidente dell’Assemblea verificare la validità della riunione, delle deleghe e il diritto di intervento e di voto.
Delle riunioni di Assemblea si redige regolare verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 18
Le Assemblee, Ordinarie e Straordinarie, sono regolarmente costituite quando sono presenti la metà più uno degli associati in prima convocazione.
In seconda convocazione le Assemblee, sia Ordinarie che Straordinarie, sono regolarmente costituite qualunque sia il numero dei Soci presenti.
Le deliberazioni delle Assemblee ordinarie, su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno, sono valide a maggioranza assoluta dei voti.
Per le deliberazioni delle Assemblee Straordinarie è necessario il voto favorevole dei tre quinti dei Soci presenti.
Le deliberazioni delle Assemblee dovranno essere esposte per almeno un mese nella sede dell’Associazione.

Art. 19
L’Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da un minimo di cinque a un massimo di tredici componenti eletti dall’Assemblea.
Essi rimangono in carica per quattro anni.
Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Segretario amministrativo.
Il Consiglio di Amministrazione per dimissioni o per decesso di un consigliere, provvede alla sua sostituzione e, per particolari esigenze dell’Associazione, può nominare nuovi Consiglieri chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.
In ogni caso tutti i Consiglieri decadranno dalla carica alla scadenza naturale del quadriennio.
Nessun compenso è dovuto ai Consiglieri salvo, eventualmente, il rimborso delle spese sostenute nell’interesse dell’Associazione.

Art. 20
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo, al bilancio preventivo, all’ammontare della quota sociale e alla convocazione della Assemblea annuale dei Soci.
Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere fatte a mezzo lettera o altri mezzi equipollenti, compresi quelli telematici, almeno cinque giorni prima della data fissata.
Per casi urgenti le convocazioni possono essere fatte anche telefonicamente.
In tal caso non si tiene conto dei giorni previsti per la convocazione.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal Segretario che nominerà, in questo caso, un altro Segretario per la verbalizzazione della riunione.
Delle riunioni e delle deliberazioni verrà redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 21
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione senza limitazioni.
A titolo esemplificativo spetta al Consiglio:
curare le deliberazioni assembleari.
redigere i bilanci sia consuntivi che preventivi.
stabilire la quota sociale annuale.
emanare regolamenti interni.
stipulare atti e contratti inerenti l’attività istituzionale dell’Associazione.
compiere tutti gli atti e le operazioni per una corretta e sana amministrazione dell’Associazione.

Art. 22
Il Presidente, eletto dal Consiglio di Amministrazione, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.
In caso di assenza o impedimento le sue mansioni vengono svolte dal Vice Presidente.
Ognuno risponde in proprio delle scelte ed in particolare degli impegni finanziari assunti.
Il Presidente nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione salvo ratifica di quest’ultimo alla prima riunione utile.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 13
Sono organi dell’Associazione:
l’Assemblea degli associati.
il Consiglio di Amministrazione.
il Collegio dei Revisori dei Conti.
il Collegio dei Probiviri.

Art. 14
Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e negli spazi pubblici del paese almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
L’avviso di convocazione deve contenere l’Ordine del Giorno, il luogo (nella sede dell’Associazione o altro luogo purché nell’ambito della provincia), la data e l’ora della prima e seconda convocazione.
Ai Soci non residenti nel comune di Curtatone, l’avviso di convocazione sarà inviato a mezzo di lettera semplice o altro mezzo equipollente, compreso lo strumento della posta elettronica.

Art. 15
L’Assemblea ordinaria:
elegge il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri.
delibera sul bilancio consuntivo, rendiconto finanziario e bilancio preventivo.
c) delibera sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione.
Essa è convocata almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura del bilancio.
L’Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qual volta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta scritta e firmata da almeno un decimo dei Soci alla data della richiesta.
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea con diritto di voto tutti i soci di maggiore età in regola con il versamento della quota sociale, salvo il disposto dell’art. 10 relativo ai Soci onorari.
I Soci possono farsi rappresentare da altri Soci anche se membri del Consiglio di Amministrazione salvo, in questo caso, per deliberare in merito a responsabilità dei Consiglieri.
Nessun Socio può cumulare più di tre deleghe compresa la sua.

Art. 16
L’Assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando, in questo caso, i liquidatori.

Art. 17
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in mancanza dal Vice Presidente, in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il Presidente dell’Assemblea.
Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario e se lo ritiene una commissione elettorale composta da almeno tre persone.
Spetta al Presidente dell’Assemblea verificare la validità della riunione, delle deleghe e il diritto di intervento e di voto.
Delle riunioni di Assemblea si redige regolare verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 18
Le Assemblee, Ordinarie e Straordinarie, sono regolarmente costituite quando sono presenti la metà più uno degli associati in prima convocazione.
In seconda convocazione le Assemblee, sia Ordinarie che Straordinarie, sono regolarmente costituite qualunque sia il numero dei Soci presenti.
Le deliberazioni delle Assemblee ordinarie, su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno, sono valide a maggioranza assoluta dei voti.
Per le deliberazioni delle Assemblee Straordinarie è necessario il voto favorevole dei tre quinti dei Soci presenti.
Le deliberazioni delle Assemblee dovranno essere esposte per almeno un mese nella sede dell’Associazione.

Art. 19
L’Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da un minimo di cinque a un massimo di tredici componenti eletti dall’Assemblea.
Essi rimangono in carica per quattro anni.
Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Segretario amministrativo.
Il Consiglio di Amministrazione per dimissioni o per decesso di un consigliere, provvede alla sua sostituzione e, per particolari esigenze dell’Associazione, può nominare nuovi Consiglieri chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.
In ogni caso tutti i Consiglieri decadranno dalla carica alla scadenza naturale del quadriennio.
Nessun compenso è dovuto ai Consiglieri salvo, eventualmente, il rimborso delle spese sostenute nell’interesse dell’Associazione.

Art. 20
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo, al bilancio preventivo, all’ammontare della quota sociale e alla convocazione della Assemblea annuale dei Soci.
Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere fatte a mezzo lettera o altri mezzi equipollenti, compresi quelli telematici, almeno cinque giorni prima della data fissata.
Per casi urgenti le convocazioni possono essere fatte anche telefonicamente.
In tal caso non si tiene conto dei giorni previsti per la convocazione.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal Segretario che nominerà, in questo caso, un altro Segretario per la verbalizzazione della riunione.
Delle riunioni e delle deliberazioni verrà redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 21
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione senza limitazioni.
A titolo esemplificativo spetta al Consiglio:
curare le deliberazioni assembleari.
redigere i bilanci sia consuntivi che preventivi.
stabilire la quota sociale annuale.
emanare regolamenti interni.
stipulare atti e contratti inerenti l’attività istituzionale dell’Associazione.
compiere tutti gli atti e le operazioni per una corretta e sana amministrazione dell’Associazione.

Art. 22
Il Presidente, eletto dal Consiglio di Amministrazione, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.
In caso di assenza o impedimento le sue mansioni vengono svolte dal Vice Presidente.
Ognuno risponde in proprio delle scelte ed in particolare degli impegni finanziari assunti.
Il Presidente nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione salvo ratifica di quest’ultimo alla prima riunione utile.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E PROBIVIRI

Art. 23
La gestione dell’Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre membri eletti dall’Assemblea dei Soci.
Questa stabilirà altresì quali dei tre svolga le funzioni di Presidente.
Essi rimangono in carica per quattro anni.
I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la rispondenza del bilancio alle scritture contabili, la consistenza di cassa, di conti correnti e l’esistenza di valori e titoli di proprietà sociale.
Essi potranno procedere in qualsiasi momento ad ispezioni e controlli.
Le riunioni dei Revisori sono valide se vi è la presenza di almeno due Revisori.
Presentano la loro relazione sui bilanci all’Assemblea annuale dei Soci.

Art. 24
L’Assemblea nomina il Collegio dei Probiviri, composto di tre membri, e determina altresì quale tra i tre svolga le funzioni di Presidente.
Potranno essere eletti tutti i Soci che possono vantare una anzianità di iscrizione di almeno cinque anni.
Essi rimangono in carica quattro anni.
Il Collegio dei Probiviri deciderà in ordine alle controversie che dovessero sorgere tra i singoli associati o gruppi di essi ed il Consiglio di Amministrazione.
Esso deciderà inoltre sui ricorsi presentati dai Soci in relazione al disposto dell’art. 12.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E PROBIVIRI

Art. 23
La gestione dell’Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre membri eletti dall’Assemblea dei Soci.
Questa stabilirà altresì quali dei tre svolga le funzioni di Presidente.
Essi rimangono in carica per quattro anni.
I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la rispondenza del bilancio alle scritture contabili, la consistenza di cassa, di conti correnti e l’esistenza di valori e titoli di proprietà sociale.
Essi potranno procedere in qualsiasi momento ad ispezioni e controlli.
Le riunioni dei Revisori sono valide se vi è la presenza di almeno due Revisori.
Presentano la loro relazione sui bilanci all’Assemblea annuale dei Soci.

Art. 24
L’Assemblea nomina il Collegio dei Probiviri, composto di tre membri, e determina altresì quale tra i tre svolga le funzioni di Presidente.
Potranno essere eletti tutti i Soci che possono vantare una anzianità di iscrizione di almeno cinque anni.
Essi rimangono in carica quattro anni.
Il Collegio dei Probiviri deciderà in ordine alle controversie che dovessero sorgere tra i singoli associati o gruppi di essi ed il Consiglio di Amministrazione.
Esso deciderà inoltre sui ricorsi presentati dai Soci in relazione al disposto dell’art. 12.

MODIFICA E SCIOGLIMENTO

Art. 25
Tutte le eventuali future modifiche da apportare al presente statuto, sia per normativa di Legge che per nuove esigenze dell’Associazione, potranno essere apportate mediante scrittura privata da sottoporre a registrazione.

Art. 26
In caso di scioglimento, per qualunque causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’Associazione ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della Legge 23 Dicembre 1996, nr. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

MODIFICA E SCIOGLIMENTO

Art. 25
Tutte le eventuali future modifiche da apportare al presente statuto, sia per normativa di Legge che per nuove esigenze dell’Associazione, potranno essere apportate mediante scrittura privata da sottoporre a registrazione.

Art. 26
In caso di scioglimento, per qualunque causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’Associazione ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della Legge 23 Dicembre 1996, nr. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

NORMA FINALE

Art. 27
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le vigenti disposizioni di Legge.

NORMA FINALE

Art. 27
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le vigenti disposizioni di Legge.

FRIENDS & PARTNERS

FRIENDS & PARTNERS